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Premesso che con il decreto legislativo 02/02/02 n 24 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo". Il legislatore italiano ha dato recepimento alla direttiva inserendo le nuove norme nel codice civile e più specificatamente inserendo il paragrafo "1 bis - della vendita dei beni di consumo" (ART.1519 BIS - 1519 NONIES) nella sezione del libro delle obbligazioni dedicata alla vendita di beni mobili.
1. Condizioni generali
| 1.1 |
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la garanzia standard è applicabile esclusivamente al climatizzatore ed ai dispositivi che lo compongono, quindi, non contempla alcuna parte dell'impianto. |
| 1.2 |
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Le prestazioni in garanzia devono essere effettuate da personale autorizzato. |
| 1.3 |
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Le clausole riportate nelle presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente dal produttore; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o scritte. |
| 1.4 |
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Le modalità delle presenti condizioni di garanzia standard sono valide esclusivamente per il territorio italiano. |
2. Durata e decorrenza
| 2.1 |
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I climatizzatori commercializzati sono garantiti due anni a partire dalla data di consegna. |
| 2.2 |
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Qualsiasi modifica nei termini di tempo dovrà eventualmente essere preventivamente approvata da Euroclima di Trevisani Fauso e Franco snc. |
| 2.3 |
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Qualora, per qualsiasi motivo, la data dei periodi di garanzia non fosse documentabile da parte del cliente Euroclima di Trevisani Fauso e Franco snc si riserva il diritto di stabilire la decorrenza delle data di fabbricazione del prodotto. |
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