Home Page arrow | Garanzia |
Garanzia


Premesso che con il decreto legislativo 02/02/02 n 24 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 1999/44/CE "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo". Il legislatore italiano ha dato recepimento alla direttiva inserendo le nuove norme nel codice civile e più specificatamente inserendo il paragrafo "1 bis - della vendita dei beni di consumo" (ART.1519 BIS - 1519 NONIES) nella sezione del libro delle obbligazioni dedicata alla vendita di beni mobili.

1. Condizioni generali

1.1   la garanzia standard è applicabile esclusivamente al climatizzatore ed ai dispositivi che lo compongono, quindi, non contempla alcuna parte dell'impianto.
1.2   Le prestazioni in garanzia devono essere effettuate da personale autorizzato.
1.3   Le clausole riportate nelle presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente dal produttore; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o scritte.
1.4   Le modalità delle presenti condizioni di garanzia standard sono valide esclusivamente per il territorio italiano.


2. Durata e decorrenza
2.1   I climatizzatori commercializzati  sono garantiti due anni a partire dalla data di consegna.
2.2   Qualsiasi modifica nei termini di tempo dovrà eventualmente essere preventivamente approvata da Euroclima di Trevisani Fauso e Franco snc.
2.3   Qualora, per qualsiasi motivo, la data dei periodi di garanzia non fosse documentabile da parte del cliente Euroclima di Trevisani Fauso e Franco snc  si riserva il diritto di stabilire la decorrenza delle data di fabbricazione del prodotto.


| Garanzia | | Privacy | | Informazioni | | Condizioni |